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211391
IDG940603722
94.06.03722 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costanza Maria
Appunti in tema di castelletto di sconto, apertura di credito e azione revocatoria fallimentare
Nota a Cass. sez. I civ. 11 settembre 1993, n. 9479
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1312-1313
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3155; D313330
La decisione annotata risolve il problema della revocabilita', o meno, in caso di fallimento, dei versamenti effettuati sul proprio conto corrente dal cliente al quale sia stata concessa un' apertura di credito per sconto di titoli. La Cassazione ha concluso in senso affermativo, sulla base della motivazione che il castelletto di sconto non comporta alcuna messa a disposizione di somme da parte dell' istituto di credito. Questo ragionamento pero', afferma l' A., preclude la possibilita' di attribuire alla banca il ruolo di creditore e, quindi, di destinataria di atti di pagamento revocabili, poiche' proprio le caratteristiche operative dello sconto impediscono l' insorgenza di diritti di credito a favore della banca, prima dell' inadempimento del terzo ceduto.
art. 67 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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