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211395
IDG940603726
94.06.03726 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Schermi Aldo
Nomina degli amministratori di societa' per azioni. Principio legislativo simul stabunt simul cadent. Derogabilita'. Potere dell' assemblea straordinaria
Nota a Cass. sez. I civ. 24 giugno 1993, n. 7012
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1352-1357
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203
L' A. analizza i due problemi posti dalla fattispecie concreta oggetto della sentenza in epigrafe: il primo, risolto negativamente nei tre gradi di giudizio, e' se la vigente normativa codicista preveda ed imponga inderogabilmente la nomina degli amministratori di s.p.a. per un ugual periodo di durata in carica, escludendo al competente organo assembleare il potere di diversificare la durata in carica dei singoli amministratori, si' da stabilire un sistema di orazione nell' organo amministrativo; il secondo e' se, ritenuta derogabile quella normativa, in mancanza di una disposizione derogativa al riguardo contenuta nell' atto costitutivo, spetti all' assemblea straordinaria disporre la nomina degli amministratori per singoli periodi diversificati di durata in carica, stabilendo il sistema di rotazione, o possa l' assemblea ordinaria di volta in volta nominare gli amministratori con scadenze diverse: la prima soluzione e' stata adottata dai giudici di primo grado, mentre per la seconda si sono pronunciati i giudici d' appello e la Cassazione con la sentenza in epigrafe.
art. 2383 c.c. art. 2386 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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