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| IDG940603727 | |
| 94.06.03727 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Tilla Maurizio
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| Sul legittimo rifiuto di restituzione della cosa locata
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| Nota a Cass. sez. III civ. 18 giugno 1993, n. 6798
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1363-1367
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640
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| Con la decisione in rassegna, la Cassazione ha ribadito il principio
in base al quale, a norma dell' art. 1590 c.c., il conduttore deve
restituire la cosa nel medesimo stato in cui l' ha ricevuta, ed in
base al disposto degli artt. 1176 e 1218 c.c. il creditore non e'
tenuto ad accettare l' inesatto adempimento della prestazione, con la
conseguenza che il locatore legittimamente rifiuta di ricevere l'
immobile locato sino a quando il conduttore, che nel frattempo si e'
obbligato a corrispondere il canone, non l' abbia rimesso in pristino
stato. Nella nota, l' A. prende in esame le varie ipotesi in cui si
pone la necessita' di accertare se sia giustificato il rifiuto di
ricevere la cosa da parte del locatore ed osserva che, nel caso di
rifiuto illegittimo da parte del locatore, l' obbligato alla
riconsegna dell' immobile che non possa adempiere per mancanza di
cooperazione da parte del creditore possa liberarsi solo attraverso
la procedura di cui all' art. 1216 c.c., e non anche con l' abbandono
del bene medesimo.
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| art. 1216 c.c.
art. 1227 c.c.
art. 1590 c.c.
art. 1591 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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