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211396
IDG940603727
94.06.03727 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Sul legittimo rifiuto di restituzione della cosa locata
Nota a Cass. sez. III civ. 18 giugno 1993, n. 6798
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1363-1367
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
Con la decisione in rassegna, la Cassazione ha ribadito il principio in base al quale, a norma dell' art. 1590 c.c., il conduttore deve restituire la cosa nel medesimo stato in cui l' ha ricevuta, ed in base al disposto degli artt. 1176 e 1218 c.c. il creditore non e' tenuto ad accettare l' inesatto adempimento della prestazione, con la conseguenza che il locatore legittimamente rifiuta di ricevere l' immobile locato sino a quando il conduttore, che nel frattempo si e' obbligato a corrispondere il canone, non l' abbia rimesso in pristino stato. Nella nota, l' A. prende in esame le varie ipotesi in cui si pone la necessita' di accertare se sia giustificato il rifiuto di ricevere la cosa da parte del locatore ed osserva che, nel caso di rifiuto illegittimo da parte del locatore, l' obbligato alla riconsegna dell' immobile che non possa adempiere per mancanza di cooperazione da parte del creditore possa liberarsi solo attraverso la procedura di cui all' art. 1216 c.c., e non anche con l' abbandono del bene medesimo.
art. 1216 c.c. art. 1227 c.c. art. 1590 c.c. art. 1591 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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