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| IDG940603728 | |
| 94.06.03728 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ciavattone Stefania
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| Trasmissibilita' del diritto di prelazione
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| Nota a Cass. sez. II civ. 11 maggio 1993, n. 5374
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1371-1373
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30290
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| La sentenza annotata s' inserisce nell' orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato che, in tema di retratto
successorio ex art. 732 c.c., nega l' esercizio del diritto da parte
dell' erede del coerede. La Cassazione, nella fattispecie, afferma
che gli appartenenti alle stirpi che sono derivate dalla morte dell'
originario dante causa e fra le quali la comunione e' venuta meno per
divisione non hanno fra loro l' obbligo di comunicazione ex art. 732
cit., e che e' soggetta a retratto la sola vendita onerosa che il
compartecipe-erede faccia della quota di comunione che gli spetta
quale erede originario del de cuius. Questa posizione e' sostenuta
dalla Cassazione sulla base di un' interpretazione letterale
restrittiva del termine "coerede" usato nell' art. 732 cit. e della
contrapposizione fra "coerede" ed "estraneo" che delimiterebbe la
posizione di coloro cui spetta la prelazione nel senso di negarla
all' erede del coerede affermando che sono "estranei" i non coeredi.
L' A. indica le ragioni per cui ritiene poco persuasiva questa
impostazione e preferibile, invece, un' interpretazione estensiva
della portata dell' art. 732 cit. anche in favore dell' erede del
coerede.
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| art. 732 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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