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211397
IDG940603728
94.06.03728 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciavattone Stefania
Trasmissibilita' del diritto di prelazione
Nota a Cass. sez. II civ. 11 maggio 1993, n. 5374
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1371-1373
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30290
La sentenza annotata s' inserisce nell' orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, in tema di retratto successorio ex art. 732 c.c., nega l' esercizio del diritto da parte dell' erede del coerede. La Cassazione, nella fattispecie, afferma che gli appartenenti alle stirpi che sono derivate dalla morte dell' originario dante causa e fra le quali la comunione e' venuta meno per divisione non hanno fra loro l' obbligo di comunicazione ex art. 732 cit., e che e' soggetta a retratto la sola vendita onerosa che il compartecipe-erede faccia della quota di comunione che gli spetta quale erede originario del de cuius. Questa posizione e' sostenuta dalla Cassazione sulla base di un' interpretazione letterale restrittiva del termine "coerede" usato nell' art. 732 cit. e della contrapposizione fra "coerede" ed "estraneo" che delimiterebbe la posizione di coloro cui spetta la prelazione nel senso di negarla all' erede del coerede affermando che sono "estranei" i non coeredi. L' A. indica le ragioni per cui ritiene poco persuasiva questa impostazione e preferibile, invece, un' interpretazione estensiva della portata dell' art. 732 cit. anche in favore dell' erede del coerede.
art. 732 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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