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211398
IDG940603729
94.06.03729 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
Sul permanente vigore della presunzione di sublocazione ex art. 21 della legge n. 253 del 1950
Osservazione a Cass. sez. III civ. 5 maggio 1993, n. 5190
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1381-1382
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
La sentenza annotata afferma la persistente validita' della presunzione di sublocazione prevista dall' art. 21 l. 253/1950. L' A. evidenzia che tale disposizione puo', pertanto, essere ricompresa tra quelle che -per non essere connesse essenzialmente alla protrazione legale della durata della locazione, c.d. vincolistiche in senso stretto- continuano ad esplicare effetti anche dopo l' entrata in vigore della legge sull' equo canone che non ha inteso abrogare le norme compatibili. L' A. evidenzia che tale persistenza comporta anche l' esclusione della presunzione nel caso di convivenza fin dall' origine del rapporto locatizio, con la limitazione, tuttavia, che, in caso di scissione del nucleo familiare, sembra essere indispensabile l' avvenuta esternazione, al momento della formazione del contratto, del comune interesse a partecipare di fatto ai vantaggi della convivenza nell' alloggio concesso in locazione, come richiesto dalle sentenze della Cassazione n. 6456/1982 e n. 324/1987.
art. 20 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 21 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 22 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 23 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 2 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 59 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 84 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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