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211399
IDG940603730
94.06.03730 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Codini Roberto
Priorita' dell' elemento letterale del contratto come criterio ermeneutico: contrasto tra giurisprudenza e dottrina
Nota a Cass. sez. lav. 1 aprile 1993, n. 3936
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1384-1386
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30606; D7128
In tema di interpretazione del contratto (artt. 1362-1371 c.c.) si rileva un netto contrasto tra le pronunce giurisprudenziali in materia, orientate per la priorita' dell' interpretazione letterale, con un parziale accoglimento del principio "in claris non fit interpretatio", e le posizioni della dottrina, volte a sottolineare l' insufficienza del criterio ermeneutico letterale ai fini della ricostruzione della comune volonta' delle parti. La prevalente giurisprudenza, ad eccezione di qualche pronuncia, a fondamento della propria tesi pone il convincimento che il criterio del riferimento al senso letterale sia uno strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, qualora le espressioni usate nel contratto siano chiare ed univoche, diviene superfluo il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. (in linea con tale orientamento e' la decisione in esame). In dottrina, per contro, si riscontrano tesi nettamente divergenti dall' orientamento giurisprudenziale dominante, tutte sostanzialmente concordi nel sottolineare il superamento del principio "in claris non fit interpretatio", la relativita' di ogni operazione ermeneutica che si limiti al significato letterale del testo (che potrebbe essere difforme dal significato effettivo), ed, infine, la necessita' di interpretare anche un testo apparentemente chiaro. Si ritiene condivisibile l' analisi della dottrina, in quanto l' analisi ermeneutica deve tenere conto di tutti gli elementi indispensabili per ricostruire la comune intenzione delle parti, utilizzando gli strumenti all' uopo previsti dalla legge.
art. 18 d.l. 30 agosto 1968, n. 918 l. 25 ottobre 1968, n. 1089 art. 1362 c.c. art. 1371 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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