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| IDG940603730 | |
| 94.06.03730 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Codini Roberto
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| Priorita' dell' elemento letterale del contratto come criterio
ermeneutico: contrasto tra giurisprudenza e dottrina
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| Nota a Cass. sez. lav. 1 aprile 1993, n. 3936
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1384-1386
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30606; D7128
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| In tema di interpretazione del contratto (artt. 1362-1371 c.c.) si
rileva un netto contrasto tra le pronunce giurisprudenziali in
materia, orientate per la priorita' dell' interpretazione letterale,
con un parziale accoglimento del principio "in claris non fit
interpretatio", e le posizioni della dottrina, volte a sottolineare
l' insufficienza del criterio ermeneutico letterale ai fini della
ricostruzione della comune volonta' delle parti. La prevalente
giurisprudenza, ad eccezione di qualche pronuncia, a fondamento della
propria tesi pone il convincimento che il criterio del riferimento al
senso letterale sia uno strumento di interpretazione fondamentale e
prioritario, con la conseguenza che, qualora le espressioni usate nel
contratto siano chiare ed univoche, diviene superfluo il ricorso agli
ulteriori criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. (in linea
con tale orientamento e' la decisione in esame). In dottrina, per
contro, si riscontrano tesi nettamente divergenti dall' orientamento
giurisprudenziale dominante, tutte sostanzialmente concordi nel
sottolineare il superamento del principio "in claris non fit
interpretatio", la relativita' di ogni operazione ermeneutica che si
limiti al significato letterale del testo (che potrebbe essere
difforme dal significato effettivo), ed, infine, la necessita' di
interpretare anche un testo apparentemente chiaro. Si ritiene
condivisibile l' analisi della dottrina, in quanto l' analisi
ermeneutica deve tenere conto di tutti gli elementi indispensabili
per ricostruire la comune intenzione delle parti, utilizzando gli
strumenti all' uopo previsti dalla legge.
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| art. 18 d.l. 30 agosto 1968, n. 918
l. 25 ottobre 1968, n. 1089
art. 1362 c.c.
art. 1371 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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