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211400
IDG940603731
94.06.03731 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Petrucci Cristina
L' art. 10, primo comma l. 17 febbraio 1992, n. 154 come "ius superveniens"
Nota a Cass. sez. I civ. 19 marzo 1993, n. 3291
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1390-1393
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680
La Cassazione, nella sentenza in rassegna, sostiene che la normativa sulla fideiussione cosi' come riformulata dalla l. 154/1992, in quanto sostanzialmente innovativa della precedente disciplina, abbia carattere irretroattivo e non possa quindi operare rispetto a contratti fideiussori sorti anteriormente, ancorche' sia pendente la controversia, per il principio secondo cui la norma sostanziale, in difetto di espressa previsione di retroattivita', e' di immediata applicazione nei rapporti pregressi, ma limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso, senza poter travolgere diritti gia' insorti nel vigore della legge precedente mediante una nuova disciplina in ordine ai requisiti di validita' del titolo costitutivo. L' A. chiarisce in particolare, attraverso richiami alla dottrina e alla giurisprudenza, la natura di norma sostanzialmente innovativa dell' art. 10 l. 154 cit. rispetto al vecchio testo dell' art. 1938 c.c. ed affronta, poi, il problema se essa, come norma sopravvenuta, possa applicarsi al rapporto giuridico sorto anteriormente alla sua entrata in vigore ma che non abbia ancora esaurito i suoi effetti.
art. 10 l. 17 febbraio 1992, n. 154 art. 1936 c.c. art. 1938 c.c. art. 1945 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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