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211406
IDG940603737
94.06.03737 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
La decadenza dall' azione di ripetizione di indebito locatizio: legittimita' costituzionale, rinuncia nel corso della locazione ed incidenza della natura non giurisdizionale del tentativo obbligatorio di conciliazione
Nota a ord. C. Cost. 13 aprile 1994, n. 141 Cass. sez. III civ. 19 novembre 1993, n. 11402 Trib. Milano 13 gennaio 1994
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1451-1460
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D305012; D45
Le tre pronunce in rassegna offrono all' A. lo spunto per alcune riflessioni sulle problematiche connesse all' azione di ripetizione di indebito prevista dalla legge sull' equo canone in favore del conduttore nel caso di violazione delle norme limitative della libera quantificazione del canone: quella della legittimita' costituzionale dell' art. 79 comma 2 l. 392/1978 in riferimento all' art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede il termine di decadenza semestrale anche per l' azione proposta dal locatore per il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, oltre che per l' azione proposta dal conduttore per la ripetizione dei canoni extralegali; quella della validita' del patto con cui le parti, nel corso di un rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo, convengano un aumento del canone; quella della natura giurisdizionale del tentativo di conciliazione previsto dall' art. 44 l. 392/1978.
art. 32 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 44 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 79 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 2948 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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