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211407
IDG940603738
94.06.03738 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
La trascrizione delle limitazioni alle proprieta' individuali previste nel regolamento di condominio
Nota a Cass. sez. II civ. 17 marzo 1994, n. 2546
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1483-1484
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480; D30471; D308300
L' A. commenta brevemente la massima della pronuncia in epigrafe, secondo la quale le clausole del regolamento di condominio predisposte dal costruttore-venditore che limitano l' uso delle proprieta' esclusive prevedendo delle servitu' reciproche, devono essere trascritte ai sensi degli artt. 2643 ss. per essere opponibili ai terzi. La trascrizione puo' avvenire solo con la vendita del primo appartamento e deve essere effettuata "a favore e contro" il venditore e l' acquirente e deve risultare da una nota autonoma. In base al principio di cui all' art. 1071 c.c., come affermato anche nella sentenza, la trascrizione non dovra' essere ripetuta in occasione delle successive vendite di appartamenti.
art. 1071 c.c. art. 1138 c.c. art. 2643 c.c. art. 2644 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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