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211411
IDG940603742
94.06.03742 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Inapplicabilita' della prelazione del conduttore alle vendite eseguite in sede di liquidazione giudiziale del concordato preventivo
Nota a Cass. sez. I civ. 14 gennaio 1994, n. 339
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1546-1550
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300; D31363; D30640
Con la decisione annotata la Cassazione torna ad esaminare il problema dell' applicabilita' dell' istituto della prelazione del conduttore, sancito dall' art. 38 l. 392/1978, alle vendite eseguite in corso di liquidazione giudiziale del concordato preventivo. L' A. ripercorre le motivazioni addotte dalla Cassazione a sostegno della inapplicabilita' della prelazione urbana "alle vendite degli immobili disposte in sede di liquidazione giudiziale del concordato preventivo, in quanto esse, in conseguenza della perdita da parte dell' imprenditore dell' autonoma disponibilita' del patrimonio dopo l' omologazione del concordato per cessione dei beni, non sono ricollegabili alla sua libera determinazione". La soluzione e' largamente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, anche se non mancano indicazioni contrarie, che l' A. richiama.
art. 80 l. fall. art. 182 l. fall. art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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