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| IDG940603742 | |
| 94.06.03742 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lo Cascio Giovanni
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| Inapplicabilita' della prelazione del conduttore alle vendite
eseguite in sede di liquidazione giudiziale del concordato preventivo
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| Nota a Cass. sez. I civ. 14 gennaio 1994, n. 339
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1546-1550
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31300; D31363; D30640
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| Con la decisione annotata la Cassazione torna ad esaminare il
problema dell' applicabilita' dell' istituto della prelazione del
conduttore, sancito dall' art. 38 l. 392/1978, alle vendite eseguite
in corso di liquidazione giudiziale del concordato preventivo. L' A.
ripercorre le motivazioni addotte dalla Cassazione a sostegno della
inapplicabilita' della prelazione urbana "alle vendite degli immobili
disposte in sede di liquidazione giudiziale del concordato
preventivo, in quanto esse, in conseguenza della perdita da parte
dell' imprenditore dell' autonoma disponibilita' del patrimonio dopo
l' omologazione del concordato per cessione dei beni, non sono
ricollegabili alla sua libera determinazione". La soluzione e'
largamente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito,
anche se non mancano indicazioni contrarie, che l' A. richiama.
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| art. 80 l. fall.
art. 182 l. fall.
art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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