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211418
IDG940603749
94.06.03749 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Palamara Luca
Il controllo delle clausole disposte dai contraenti e la tutela dell' utilizzatore del bene nel contratto di leasing
Nota a Cass. sez. III civ. 21 giugno 1993, n. 6862
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1626-1629
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620
Nella sentenza in epigrafe i giudici di legittimita' affermano la validita' della clausola del contratto di leasing di esonero da responsabilita' del concedente per omessa consegna del bene da parte del fornitore. Per evitare, pero', che la posizione dell' utilizzatore risultasse seriamente compromessa, la Cassazione ha dato rilevanza alla clausola, contenuta anch' essa nel contratto di leasing stipulato fra le parti, con cui i contraenti avevano convenuto che il concedente dovesse completare il pagamento del prezzo solo previa dimostrazione dell' avvenuta consegna del bene da parte del fornitore. L' A. solleva dubbi sulla reale operativita' e la conseguente diffusione di tale clausola, specie alla luce di quanto e' stato pattuito a livello internazionale con la Convenzione di diritto uniforme Unidroit, approvata e aperta alle ratifiche ad Ottawa tra il 9 e il 28 maggio 1988, che prevede una tutela diretta dell' utilizzatore.
art. 1229 c.c. art. 1322 c.c. art. 1323 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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