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211419
IDG940603750
94.06.03750 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Paola Sabrina
Il trasferimento del lavoratore e le ragioni dell' impresa
Nota a Cass. sez. lav. 21 aprile 1993, n. 4662
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1649-1653
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7449
La sentenza in epigrafe ha affermato che, in applicazione analogica dell' art. 2 l. 604/1966, il datore di lavoro ha l' obbligo di indicare le ragioni del trasferimento del lavoratore da un' unita' produttiva all' altra nel caso in cui quest' ultimo ne faccia richiesta, ma che il mancato esercizio di tale facolta' da parte del dipendente non determina alcuna acquiescenza e non preclude la successiva impugnazione del provvedimento per ragioni di ordine sostanziale, diverse dall' inosservanza della suddetta regola procedimentale. L' A. svolge alcune considerazioni di carattere generale sull' istituto del trasferimento come disciplinato dall' art. 2103 c.c., novellato dall' art. 13 dello Statuto dei lavoratori. Rileva poi l' incisivita' delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza in rassegna in ordine ai requisiti formali e sostanziali richiesti dall' art. 2103 per il trasferimento.
art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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