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| IDG940603752 | |
| 94.06.03752 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Acquaviva Carlo
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| Il principio del giudice naturale in una particolare ipotesi di
modificazione della composizione della sezione disciplinare del C.S.M
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 9 febbraio 1993, n. 1615
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1670-1675
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D02310; D02301
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| Con la decisione in commento viene portata davanti alla Suprema Corte
una questione relativa alla legittimita' costituzionale, in relazione
al principio del giudice naturale precostituito per legge, della
composizione dell' organo giudicante della sezione disciplinare del
Cons. Sup. Mag. nell' ipotesi in cui il presidente del Cons. Sup.
Mag. decida, nell' esercizio di una sua facolta' discrezionale, di
sostituirsi al vice presidente, incidendo cosi' sulla composizione
della sezione disciplinare dopo che la concreta regiudicanda sia
stata assegnata alla cognizione della sezione. La sentenza in
commento ha escluso che la precostituzione del giudice possa
riferirsi ai singoli membri dei collegi giudicanti, oltre che all'
organo giudiziario, e ha dichiarato, di conseguenza, manifestamente
infondati i delineati dubbi di legittimita' costituzionale. L' A.,
premesso un sintetico panorama delle elaborazioni della
giurisprudenza, in particolare della Corte Costituzionale, e della
dottrina sulla questione, procede ad un' analisi critica della
motivazione della sentenza in rassegna che, a suo avviso, suscita
perplessita', specie laddove esclude la riferibilita' del principio
del giudice naturale ai singoli membri del collegio giudicante.
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| art. 25 Cost.
art. 4 l. 24 marzo 1958, n. 195
d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916
art. 1 l. 3 gennaio 1981, n. 1
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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