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211421
IDG940603752
94.06.03752 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Acquaviva Carlo
Il principio del giudice naturale in una particolare ipotesi di modificazione della composizione della sezione disciplinare del C.S.M
Nota a Cass. sez. un. civ. 9 febbraio 1993, n. 1615
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1670-1675
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02310; D02301
Con la decisione in commento viene portata davanti alla Suprema Corte una questione relativa alla legittimita' costituzionale, in relazione al principio del giudice naturale precostituito per legge, della composizione dell' organo giudicante della sezione disciplinare del Cons. Sup. Mag. nell' ipotesi in cui il presidente del Cons. Sup. Mag. decida, nell' esercizio di una sua facolta' discrezionale, di sostituirsi al vice presidente, incidendo cosi' sulla composizione della sezione disciplinare dopo che la concreta regiudicanda sia stata assegnata alla cognizione della sezione. La sentenza in commento ha escluso che la precostituzione del giudice possa riferirsi ai singoli membri dei collegi giudicanti, oltre che all' organo giudiziario, e ha dichiarato, di conseguenza, manifestamente infondati i delineati dubbi di legittimita' costituzionale. L' A., premesso un sintetico panorama delle elaborazioni della giurisprudenza, in particolare della Corte Costituzionale, e della dottrina sulla questione, procede ad un' analisi critica della motivazione della sentenza in rassegna che, a suo avviso, suscita perplessita', specie laddove esclude la riferibilita' del principio del giudice naturale ai singoli membri del collegio giudicante.
art. 25 Cost. art. 4 l. 24 marzo 1958, n. 195 d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916 art. 1 l. 3 gennaio 1981, n. 1
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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