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211424
IDG940603755
94.06.03755 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Soldano Monica
Disconoscimento di paternita' in caso di inseminazione artificiale eterologa consentita dal marito
Nota a Trib. Cremona 17 febbraio 1994
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1697-1700
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30131; D300080; D3013; F31
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale ha dichiarato l' ammissibilita' dell' azione di disconoscimento di paternita' del figlio procreato dalla donna a seguito di inseminazione artificiale eterologa consentita dal marito, affetto da impotentia generandi nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita. Ha inoltre stabilito che la moglie non puo' chiedere il risarcimento dei danni connessi al comportamento incoerente del marito. L' A. rileva come l' esigenza pubblica di chiarezza ponga dei limiti temporali, oltre i quali non si puo' piu' agire per disconoscere la paternita' (art. 244 c.c.). Secondo l' A., il consenso del marito all' inseminazione artificiale eterologa della moglie potrebbe quindi assumere veste giuridica di legittimita' nell' ottica dell' etica della responsabilita' della tutela del minore. Suscita inoltre perplessita', conclude l' A., il rigetto della richiesta di risarcimento del danno proposta dalla convenuta: oltre al danno morale e psicologico provocato alla madre, si dovrebbero aggiungere, infatti, le spese di mantenimento a cui una paternita', sebbene "sociale" e non biologica, non dovrebbe potersi sottrarre.
art. 235 comma 1 n. 2 c.c. art. 244 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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