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211480
IDG940603811
94.06.03811 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pasqualetto Elena
Assunzioni obbligatorie e computabilita' dei dirigenti: recente "emersione" di una norma
Nota a Pret. Roma 24 marzo 1993
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 113-118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D730
Secondo la massima della sentenza annotata "al fine di verificare se il datore di lavoro occupa piu' di 35 dipendenti, con conseguente obbligo di procedere ad assunzioni obbligatorie, non devono essere computati i dirigenti". La soluzione di cui alla sentenza si basa sulla formulazione dell' art. 11 l. 482/1968, dove sono indicati 35 lavoratori "tra operai e impiegati". Sulla questione si era gia' pronunciato il Consiglio di Stato che, con il parere n. 265/1991, aveva indicato le ragioni su cui si fonda la non computabilita' dei dirigenti. L' A. espone riserve riguardo a questa interpretazione che tuttavia si fonda sul dato letterale della legge. Ritiene proponibile una questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione, per l' ingiustificata di parita' di trattamento realizzata fra i lavoratori protetti, a seconda del loro avviamento, ad opera degli Uffici di collocamento, presso imprese che, pur occupando in complesso il medesimo numero di dipendenti, annoverano fra questi una diversa percentuale di dirigenti.
art. 11 l. 2 aprile 1968, n. 482
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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