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| IDG940603811 | |
| 94.06.03811 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pasqualetto Elena
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| Assunzioni obbligatorie e computabilita' dei dirigenti: recente
"emersione" di una norma
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| Nota a Pret. Roma 24 marzo 1993
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| Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 113-118
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D730
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| Secondo la massima della sentenza annotata "al fine di verificare se
il datore di lavoro occupa piu' di 35 dipendenti, con conseguente
obbligo di procedere ad assunzioni obbligatorie, non devono essere
computati i dirigenti". La soluzione di cui alla sentenza si basa
sulla formulazione dell' art. 11 l. 482/1968, dove sono indicati 35
lavoratori "tra operai e impiegati". Sulla questione si era gia'
pronunciato il Consiglio di Stato che, con il parere n. 265/1991,
aveva indicato le ragioni su cui si fonda la non computabilita' dei
dirigenti. L' A. espone riserve riguardo a questa interpretazione che
tuttavia si fonda sul dato letterale della legge. Ritiene proponibile
una questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione,
per l' ingiustificata di parita' di trattamento realizzata fra i
lavoratori protetti, a seconda del loro avviamento, ad opera degli
Uffici di collocamento, presso imprese che, pur occupando in
complesso il medesimo numero di dipendenti, annoverano fra questi una
diversa percentuale di dirigenti.
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| art. 11 l. 2 aprile 1968, n. 482
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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