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211484
IDG940603815
94.06.03815 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conte Giulia
Sul consenso del lavoratore alla dequalificazione delle mansioni in funzione dei propri interessi
Nota a Cass. sez. lav. 20 maggio 1993, n. 5693
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 161-164
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7446; D7449
Nell' interpretazione data dalla sentenza in epigrafe all' art. 2103 c.c., tale norma escluderebbe soltanto quei patti che, al fine di soddisfare un interesse dell' imprenditore, disciplinano l' esercizio dello "ius variandi" difformemente dalla disciplina legale. Sarebbero, invece, legittimi quegli accordi che regolano direttamente la modificazione delle mansioni e consentono, cosi', di realizzare un "interesse del lavoratore che ravvisa nel mutamento di mansioni l' unico mezzo per poter proseguire il rapporto". L' A. approfondisce l' esame della questione, alla luce di dottrina e giurisprudenza, partendo dalla affermazione che questo orientamento e' tutt' altro che pacifico. Al contrario esso e' contraddetto da una parte consistente della giurisprudenza, sia di merito che di legittimita', la quale individua nell' art. 2103 un divieto assoluto di modifica "in peius", a prescindere dal consenso del lavoratore.
art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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