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| IDG940603822 | |
| 94.06.03822 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mammone Giovanni
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| Obbligo di fedelta' e diritto alla tutela giudiziale
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| Nota a Cass. sez. lav. 11 gennaio 1993, n. 215
Cass. sez. lav. 2 marzo 1993, n. 2560
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| Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 234-337
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74472; D7470
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| La fattispecie riguarda un licenziamento per giusta causa di due
lavoratori che, in una causa in cui rivendicavano una qualifica
superiore, avevano prodotto in giudizio documenti aziendali destinati
a rimanere riservati. La Cassazione, con la sentenza n. 215/1993 in
epigrafe, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva
ritenuto legittimo il licenziamento. Secondo la Cassazione la
gravita' della mancanza va determinata valutando l' intensita' dell'
elemento intenzionale del comportamento, considerando le circostanze
del caso concreto. Nel caso in esame la documentazione era stata
prodotta su invito del giudice e per consiglio dei difensori. L' A.
esamina i principi a cui si deve richiamare il giudice di merito al
fine dell' accertamento della fattispecie concreta prevista dall'
art. 2119 c.c.; approfondisce il tema dell' obbligo di fedelta' ai
sensi dell' art. 2105 c.c., con particolare riferimento all'
appropriazione di documentazione aziendale; valuta la portata dell'
accertamento demandato al giudice del rinvio, che sembra offrire lo
spunto per un diverso inquadramento della problematica verso una
apertura del rigido parallelo tra obbligo di fedelta' e giusta causa,
proprio della giurisprudenza prevalente.
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| art. 2105 c.c.
art. 2119 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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