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211491
IDG940603822
94.06.03822 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mammone Giovanni
Obbligo di fedelta' e diritto alla tutela giudiziale
Nota a Cass. sez. lav. 11 gennaio 1993, n. 215 Cass. sez. lav. 2 marzo 1993, n. 2560
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 234-337
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74472; D7470
La fattispecie riguarda un licenziamento per giusta causa di due lavoratori che, in una causa in cui rivendicavano una qualifica superiore, avevano prodotto in giudizio documenti aziendali destinati a rimanere riservati. La Cassazione, con la sentenza n. 215/1993 in epigrafe, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Secondo la Cassazione la gravita' della mancanza va determinata valutando l' intensita' dell' elemento intenzionale del comportamento, considerando le circostanze del caso concreto. Nel caso in esame la documentazione era stata prodotta su invito del giudice e per consiglio dei difensori. L' A. esamina i principi a cui si deve richiamare il giudice di merito al fine dell' accertamento della fattispecie concreta prevista dall' art. 2119 c.c.; approfondisce il tema dell' obbligo di fedelta' ai sensi dell' art. 2105 c.c., con particolare riferimento all' appropriazione di documentazione aziendale; valuta la portata dell' accertamento demandato al giudice del rinvio, che sembra offrire lo spunto per un diverso inquadramento della problematica verso una apertura del rigido parallelo tra obbligo di fedelta' e giusta causa, proprio della giurisprudenza prevalente.
art. 2105 c.c. art. 2119 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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