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| IDG940603823 | |
| 94.06.03823 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bartalotta Stefano
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| La nozione di "giustificatezza" nel licenziamento dei dirigenti
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| Nota a Cass. sez. lav. 14 maggio 1993, n. 5531
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| Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 241-249
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D747
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| La sentenza annotata affronta la questione della "giustificatezza"
nel licenziamento del dirigente. L' A. prende spunto da questa
decisione per alcune precisazioni sul tema. Condivide l' affermazione
contenuta nella sentenza secondo cui "la nozione di giustificatezza
del licenziamento di cui ai contratti collettivi non coincide con le
nozioni normative di giustificato motivo ex art. 3 l. 604/1966", ma
rileva l' insufficienza di tale conclusione poiche' omette di
determinarne "in positivo" il contenuto, si' da offrire all'
interprete un sicuro criterio di giudizio. A tal fine non appre
convincente l' assunto secondo cui la nozione di "giustificatezza"
sarebbe sostanzialmente una ricezione del principio della buona fede
nell' esecuzione del contratto, con conseguente sanzionabilita' del
solo recesso puramente pretestuoso o discriminatorio ovvero del tutto
irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la
correttezza dell' esercizio del diritto. L' A., nella parte
propositiva della nota, ritenuto che la buona fede e' un criterio di
valutazione di condotte giuridicamente rilevanti ma che non ha alcuna
funzione definitoria di fattispecie giuridiche, afferma che la
valutazione della giustificatezza del dirigente richiede una
complessa operazione logico-giuridica, di cui traccia le linee.
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| art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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