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211492
IDG940603823
94.06.03823 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bartalotta Stefano
La nozione di "giustificatezza" nel licenziamento dei dirigenti
Nota a Cass. sez. lav. 14 maggio 1993, n. 5531
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 241-249
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D747
La sentenza annotata affronta la questione della "giustificatezza" nel licenziamento del dirigente. L' A. prende spunto da questa decisione per alcune precisazioni sul tema. Condivide l' affermazione contenuta nella sentenza secondo cui "la nozione di giustificatezza del licenziamento di cui ai contratti collettivi non coincide con le nozioni normative di giustificato motivo ex art. 3 l. 604/1966", ma rileva l' insufficienza di tale conclusione poiche' omette di determinarne "in positivo" il contenuto, si' da offrire all' interprete un sicuro criterio di giudizio. A tal fine non appre convincente l' assunto secondo cui la nozione di "giustificatezza" sarebbe sostanzialmente una ricezione del principio della buona fede nell' esecuzione del contratto, con conseguente sanzionabilita' del solo recesso puramente pretestuoso o discriminatorio ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell' esercizio del diritto. L' A., nella parte propositiva della nota, ritenuto che la buona fede e' un criterio di valutazione di condotte giuridicamente rilevanti ma che non ha alcuna funzione definitoria di fattispecie giuridiche, afferma che la valutazione della giustificatezza del dirigente richiede una complessa operazione logico-giuridica, di cui traccia le linee.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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