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211493
IDG940603824
94.06.03824 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gregorio Stefano
La retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale dopo l' art. 9 bis della l. n. 166 del 1991
Nota a Pret. Vicenza 11 gennaio 1993
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 259-272
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74405
L' A. evidenzia l' interesse della sentenza, non solo per la soluzione adottata con riguardo all' applicabilita' al caso di specie dell' art. 9 bis l. 166/1991, ma, soprattutto per la novita' delle argomentazioni in base alle quali viene dedotto da tale disposizione il criterio di interpretazione dell' art. 12 l. 153/1969. Il Pretore ha ritenuto, infatti, che dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell' art. 9 bis l. 166/1991 "si desume che debbano essere ricomprese nella nozione di retribuzione imponibile quelle erogazioni che hanno funzione retributiva e siano il corrispettivo obbligatorio del lavoro ossia il corrispettivo necessario ad assolvere la funzione tipica di garantire la proporzionalita' rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato (art. 36 Cost.)". Da questo criterio della funzione retributiva, e individuata una base imponibile ai fini contributivi che corrisponde a cioe' che "si considera retribuzione", il Pretore ha correttamente ritenuto, afferma l' A., non assoggettabili a contribuzione previdenziale la diaria e l' indennita' chilometrica corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori trasferiti nonche' le norme erogate a titolo di transazione, i benefici derivanti dalla fruizione di iniziative culturali e ricreative, i premi di polizze per spese sanitarie.
art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153 art. 9 bis l. 1 giugno 1991, n. 166
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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