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| IDG940603824 | |
| 94.06.03824 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gregorio Stefano
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| La retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale dopo l'
art. 9 bis della l. n. 166 del 1991
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| Nota a Pret. Vicenza 11 gennaio 1993
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| Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 259-272
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74405
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| L' A. evidenzia l' interesse della sentenza, non solo per la
soluzione adottata con riguardo all' applicabilita' al caso di specie
dell' art. 9 bis l. 166/1991, ma, soprattutto per la novita' delle
argomentazioni in base alle quali viene dedotto da tale disposizione
il criterio di interpretazione dell' art. 12 l. 153/1969. Il Pretore
ha ritenuto, infatti, che dalla norma di interpretazione autentica
contenuta nell' art. 9 bis l. 166/1991 "si desume che debbano essere
ricomprese nella nozione di retribuzione imponibile quelle erogazioni
che hanno funzione retributiva e siano il corrispettivo obbligatorio
del lavoro ossia il corrispettivo necessario ad assolvere la funzione
tipica di garantire la proporzionalita' rispetto alla quantita' e
qualita' del lavoro prestato (art. 36 Cost.)". Da questo criterio
della funzione retributiva, e individuata una base imponibile ai fini
contributivi che corrisponde a cioe' che "si considera retribuzione",
il Pretore ha correttamente ritenuto, afferma l' A., non
assoggettabili a contribuzione previdenziale la diaria e l'
indennita' chilometrica corrisposte dal datore di lavoro ai
lavoratori trasferiti nonche' le norme erogate a titolo di
transazione, i benefici derivanti dalla fruizione di iniziative
culturali e ricreative, i premi di polizze per spese sanitarie.
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| art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153
art. 9 bis l. 1 giugno 1991, n. 166
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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