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211526
IDG940603857
94.06.03857 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piccari Fiordaligia, Castiello d' Antonio Alfonso
Sull' applicabilita' dell' art. 202 l.f. agli enti creditizi pubblici assoggettati a liquidazione concorsuale
Nota a Cass. 9 ottobre 1993, n. 10008
Dir. Banca Merc. Fin., an. 8 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 82-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18123; D31302
Secondo la massima della sentenza in commento "successivamente al provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa di un ente pubblico economico (nel caso deciso: Cassa di Risparmio) non e' ammissibile la declaratoria giudiziaria dello stato d' insolvenza ai sensi dell' art. 202 l. fall.". Gli AA. richiamano i precedenti giurisprudenziali sulla materia, che risultano di segno opposto. Muovono quindi alcuni rilievi critici all' iter logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte.
art. 202 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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