Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


211555
IDG940603886
94.06.03886 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caputo Eduardo
Revocatoria dei pagamenti ed onere della prova
Nota a Trib. Verona 3 ottobre 1992
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 137-139
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31352; D313330
Secondo quanto affermato dal Tribunale di Verona con la sentenza in rassegna, il curatore che esercita l' azione revocatoria fallimentare assume la posizione di terzo e non puo' servirsi delle scritture contabili dell' imprenditore fallito. Nella nota vengono proposte alcune riflessioni in merito alle prove che il curatore deve fornire nell' esperire l' azione revocatoria.
art. 67 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati