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211573
IDG940603904
94.06.03904 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Boero Pietro
Sulla "trasformazione" di societa' di persone in impresa individuale
Nota a decr. Trib. Torino 22 ottobre 1993
Giur. comm., an. 21 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 262-271
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312118
Secondo le massime del decreto in rassegna, emesso dal giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Torino, "l' unico socio di una societa' di persone puo' sciogliere la societa' anche prima della scadenza del termine semestrale di cui all' art. 2272, n. 4 c.c. La prosecuzione dell' attivita' sotto forma di impresa individuale da parte dell' unico socio di una societa' di persone e' ammissibile e si configura come cessione di azienda da parte della societa' all' unico socio ed inizio ex novo da parte di quest' ultimo di un' attivita' di impresa; di conseguenza, la societa' puo' essere cancellata dal registro delle imprese solo quando tutti i suoi debiti risultino estinti o accollati con efficacia liberatoria al cedente". L' A., riassunto brevemente l' iter che ha portato all' emanazione della pronuncia in esame, indica i motivi per cui questa e' da condividere.
art. 2272 n. 4 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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