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211605
IDG940803936
94.08.03936 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Alessio Rosalia
Nota a C. Cost. 3 dicembre 1993, n. 422
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 6, pag. 3503-3504
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18682
La sentenza in epigrafe ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 8 comma 3 l. 772/1972, nella parte in cui non prevede l' esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell' art. 1 stessa legge o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva. Sono invece state dichiarate non fondate le questioni di legittimita' sollevate nei confronti dell' art. 8 comma 2. Brevissime considerazioni dell' A. sull' argomento.
art. 8 comma 2 l. 15 dicembre 1972, n. 772 art. 8 comma 3 l. 15 dicembre 1972, n. 772
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