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211606
IDG940803937
94.08.03937 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiorio Carlo
Affidamento in prova al servizio sociale tra "interpretazione autentica" e "diritto vivente"
Osservazione a C. Cost. 3 dicembre 1993, n. 429
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 6, pag. 3541-3545
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6440; D503
Nei quattro anni di vigenza del nuovo codice di procedura penale il legislatore ha varato numerosi provvedimenti in tema di liberta' personale, tendenti, da un lato, a punire pesantemente talune fattispecie di illecito e, dall' altro lato, a considerare le misure custodiali quale unico strumento efficace per contrastare una presunzione di pericolosita' sociale dedotta dal titolo del reato. Cio' premesso, l' A. esamina la sentenza in rassegna, che ha giudicato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 47 comma 1 l. 354/1975. Il problema affrontato concerne la portata semantica dell' espressione "pena detentiva inflitta", ai fini dell' affidamento in prova del condannato al servizio sociale. L' A. si sofferma in particolare sulle argomentazioni svolte dal giudice a quo, sottolineando poi come la discutibile pronuncia costituzionale lasci irrisolte numerose questioni.
art. 47 comma 1 l. 26 luglio 1975, n. 354
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