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211607
IDG940803938
94.08.03938 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pinardi Roberto
Osservazioni a margine di una pronuncia di inammissibilita' (ovvero: quando la Corte utilizza la necessita' di rispettare la discrezionalita' legislativa quale argomento non pertinente)
Osservazione a C. Cost. 14 dicembre 1993, n. 431
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 6, pag. 3553-3562
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D703; D3178; D021430
La sentenza in rassegna appartiene a quella "species" di decisioni costituzionali con le quali la Corte, pur accertando l' illegittimita' della normativa "sub iudice", si pronuncia tuttavia per l' inammissibilita' della relativa "quaestio legitimitatis", adducendo quale unica giustificazione esplicita della propria scelta dispositiva la necessita' di non invadere -con l' adozione di una pronuncia manipolativa al di fuori delle c.d. "rime obbligate"- la sfera di discrezionalita' politica riservata al legislatore ordinario. L' A. evidenzia, in primo luogo, che la sentenza in oggetto sembra confermare la vitalita' dell' indirizzo giurisprudenziale in questione, smentendo quindi l' opposta tesi sostenuta in dottrina. A tal proposito, infatti, oltre alla sentenza "de qua", appare possibile individuare -all' interno della (sola) giurisprudenza costituzionale del 1993- altri 7 esempi di utilizzo della medesima tecnica decisionale. In secondo luogo, inoltre, il particolare tenore delle censure mosse, nella fattispecie, alla normativa impugnata sembra evidenziare in maniera esemplare quel profilo di intrinseca contraddittorieta' che tipicamente caratterizza le decisioni in oggetto. Laddove la Corte dovrebbe (quanto meno) esplicitare i termini della valutazione bilanciata tra valori costituzionali che appare sottesa all' adozione di tali pronunce, evidenziando non solo le ragioni che la spingono a rifiutare l' adozione di una sentenza "creativa", ma anche le ragioni che la inducono a non annullare la legge sindacata nonostante la sua acclarata illegittimita'.
art. 38 Cost. art. 6 comma 11 quinquies l. 11 novembre 1983, n. 638
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