Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


211608
IDG940803939
94.08.03939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
La Corte costituzionale fornisce un ulteriore contributo all' individuazione delle cause di incompatibilita' del giudice
Osservazione a C. Cost. 16 dicembre 1993, n. 439
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 6, pag. 3597-3606
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6025
L' A., nell' esaminare la pronuncia in epigrafe della Corte Costituzionale, osserva come essa presenti un contenuto estremamente articolato, dovuto al fatto che tale decisione fa riferimento a ben nove diverse questioni di legittimita', tutte attinenti all' art. 34 c.p.p. Viene comunque sottolineato che ancora una volta l' impostazione accolta dal Giudice delle leggi in relazione alla tematica dell' incompatibilita' risulta caratterizzata da un' assoluta linearita' di indirizzo, tale da collegare strettamente la sentenza n. 439/1993 ai numerosi interventi precedenti che hanno interessato il disposto dell' art. 34 c.p.p., ridefinendone, almeno in parte, la portata. Per quanto concerne in particolare la dichiarazione, contenuta nella sentenza n. 439, di parziale illegittimita' costituzionale dell' art. 34 comma 2 c.p.p. "nella parte in cui non prevede l' incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all' art. 444 dello stesso codice", si rileva come tale pronuncia altro non abbia fatto se non proseguire lungo la via gia' tracciata dalle precedenti sentenze n. 124 e n. 399 del 1992, dalle quali emergeva chiaramente come la situazione fosse ormai matura per la realizzazione di un' impostazione volta all' individuazione di una generalizzata incompatibilita' nei confronti del magistrato che, dopo aver previamente rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti, dissentendo dai criteri adottati per delineare il quadro giuridico entro cui inserire la fattispecie oggetto dell' imputazione, fosse poi stato chiamato a pronunciarsi nuovamente in ordine allo stesso procedimento. Appariva al riguardo gia' evidente come detta incompatibilita' avrebbe dovuto interessare non il solo giudice del dibattimento ma, piu' estensivamente, ogni giudice del "giudizio", ivi compreso dunque anche quello che si svolge con il rito abbreviato. Sono poi state esaminate, nella nota alla sentenza n. 439, le motivazioni che hanno invece indotto la Corte costituzionale a respingere le eccezioni di illegittimita' sollevate dal Tribunale di Modica, dal Tribunale di Torino e dal Pretore di Napoli.
art. 34 comma 2 c.p.p. art. 207 c.p.p. art. 444 c.p.p.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati