| L' A., nell' esaminare la pronuncia in epigrafe della Corte
Costituzionale, osserva come essa presenti un contenuto estremamente
articolato, dovuto al fatto che tale decisione fa riferimento a ben
nove diverse questioni di legittimita', tutte attinenti all' art. 34
c.p.p. Viene comunque sottolineato che ancora una volta l'
impostazione accolta dal Giudice delle leggi in relazione alla
tematica dell' incompatibilita' risulta caratterizzata da un'
assoluta linearita' di indirizzo, tale da collegare strettamente la
sentenza n. 439/1993 ai numerosi interventi precedenti che hanno
interessato il disposto dell' art. 34 c.p.p., ridefinendone, almeno
in parte, la portata. Per quanto concerne in particolare la
dichiarazione, contenuta nella sentenza n. 439, di parziale
illegittimita' costituzionale dell' art. 34 comma 2 c.p.p. "nella
parte in cui non prevede l' incompatibilita' a partecipare al
giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'
art. 444 dello stesso codice", si rileva come tale pronuncia altro
non abbia fatto se non proseguire lungo la via gia' tracciata dalle
precedenti sentenze n. 124 e n. 399 del 1992, dalle quali emergeva
chiaramente come la situazione fosse ormai matura per la
realizzazione di un' impostazione volta all' individuazione di una
generalizzata incompatibilita' nei confronti del magistrato che, dopo
aver previamente rigettato la richiesta di applicazione della pena
concordata dalle parti, dissentendo dai criteri adottati per
delineare il quadro giuridico entro cui inserire la fattispecie
oggetto dell' imputazione, fosse poi stato chiamato a pronunciarsi
nuovamente in ordine allo stesso procedimento. Appariva al riguardo
gia' evidente come detta incompatibilita' avrebbe dovuto interessare
non il solo giudice del dibattimento ma, piu' estensivamente, ogni
giudice del "giudizio", ivi compreso dunque anche quello che si
svolge con il rito abbreviato. Sono poi state esaminate, nella nota
alla sentenza n. 439, le motivazioni che hanno invece indotto la
Corte costituzionale a respingere le eccezioni di illegittimita'
sollevate dal Tribunale di Modica, dal Tribunale di Torino e dal
Pretore di Napoli.
| |