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211610
IDG940803941
94.08.03941 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manetti Michela
L' art. 18 Reg. Cam. e una questione di legittimita' costituzionale mal posta
Osservazione a ord. C. Cost. 16 dicembre 1993, n. 445
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 6, pag. 3666-3669
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02113; D021430
Con l' ordinanza in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' dell' art. 18 reg. Cam., nella parte in cui non attribuisce alla Giunta per le autorizzazioni a procedere la verifica della qualificazione funzionale delle opinioni espresse dai parlamentari ai fini della instaurazione del procedimento civile. L' A., richiamata la precedente pronuncia n. 154/1985 della stessa Corte, che aveva dichiarato assolutamente insindacabili i regolamenti parlamentari, osserva che il giudice a quo e' incorso in una vera e propria "aberratio ictus" e ipotizza una diversa proposizione della questione. Esamina infine il recente d.l. 23/1994 (reiterato dal d.l. 176/1994), con il quale e' stato affrontato il problema oggetto della pronuncia in epigrafe, prevedendo per le questioni di insindacabilita' un incidente processuale analogo a quello di costituzionalita'.
d.l. 14 gennaio 1994, n. 23 d.l. 17 marzo 1994, n. 176 art. 64 comma 1 Cost. art. 68 comma 1 Cost. art. 134 comma 1 Cost.
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