Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


211649
IDG940903980
94.09.03980 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Silva Patrizia
La concessione della pena ex art. 671 comma 3 c.p.p.: primi orientamenti della Suprema Corte
Nota a Cass. sez. I pen. 8 luglio 1993, n. 2438
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 4 (1993), fasc. 6, pag. 742-744
D640
La sentenza annotata ha per oggetto la disposizione di cui all' art. 671 comma 3 c.p.p. La Cassazione ha in sostanza affermato che, con specifico riguardo alla sospensione condizionale, che la concessione di quest' ultima in pendenza del riconoscimento del concorso formale o della continuazione puo' avere luogo non solo quando tale riconoscimento venga a rimuovere un ostacolo formale altrimenti insuperabile (come, ad esempio, quello costituito dall' entita' delle pene inflitte con le singole pronunce di condanna, la cui sommatoria aritmetica comporti lo "sfondamento" del limite segnato dall' art. 163 c.p.), ma anche quando, pur in assenza di un siffatto ostacolo, possa ritenersi che il beneficio non sia stato concesso in sede di cognizione per ragioni di merito, le quali tuttavia appaiano collegate alla mancanza del "simultaneus processus" e possano quindi ritenersi "superate" una volta che, con il riconoscimento appunto del concorso formale o della continuazione, gli effetti negativi di detta mancanza siano stati eliminati. Riassunta cosi' la tesi sostenuta dalla sentenza annotata, l' A. espone i motivi per cui ritiene che non possa essere condivisa.
art. 671 comma 3 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati