| La sentenza annotata ha per oggetto la disposizione di cui all' art.
671 comma 3 c.p.p. La Cassazione ha in sostanza affermato che, con
specifico riguardo alla sospensione condizionale, che la concessione
di quest' ultima in pendenza del riconoscimento del concorso formale
o della continuazione puo' avere luogo non solo quando tale
riconoscimento venga a rimuovere un ostacolo formale altrimenti
insuperabile (come, ad esempio, quello costituito dall' entita' delle
pene inflitte con le singole pronunce di condanna, la cui sommatoria
aritmetica comporti lo "sfondamento" del limite segnato dall' art.
163 c.p.), ma anche quando, pur in assenza di un siffatto ostacolo,
possa ritenersi che il beneficio non sia stato concesso in sede di
cognizione per ragioni di merito, le quali tuttavia appaiano
collegate alla mancanza del "simultaneus processus" e possano quindi
ritenersi "superate" una volta che, con il riconoscimento appunto del
concorso formale o della continuazione, gli effetti negativi di detta
mancanza siano stati eliminati. Riassunta cosi' la tesi sostenuta
dalla sentenza annotata, l' A. espone i motivi per cui ritiene che
non possa essere condivisa.
| |