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| IDG940903983 | |
| 94.09.03983 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ammannato Danilo
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| Sulla progressiva soppressione del principio di oralita' e parita' di
armi
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| Nota a Trib. Firenze 21 dicembre 1993
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| Arch. Nuova Proc. Pen., an. 5 (1994), fasc. 1, pag. 87-88
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| D6215
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| Quasi a conclusione dell' istruttoria dibattimentale, che si
protraeva da parecchi mesi, uno degli imputati rendeva un
interrogatorio davanti al P.M., stessa persona fisica del P.M. d'
udienza. Successivamente l' imputato veniva sottoposto all' esame
dibattimentale ed in questa sede il P.M. utilizzava le dichiarazioni
a lui rese nel suddetto interrogatorio. A seguito di contestazioni,
il P.M. chiedeva l' acquisizione dell' intero verbale dello stesso
interrogatorio reso in pendenza dell' istruttoria dibattimentale. Su
opposizione della difesa degli altri coimputati, il Tribunale, a
seguito di camera di consiglio in cui aveva preso visione di tale
interrogatorio del P.M. non conosciuto dalla difesa, con l' ordinanza
in epigrafe argomentava che la fattispecie trovava applicazione negli
artt. 210, 218 e conseguentemente 500 e 503 c.p.p., disponendo l'
acquisizione al fascicolo dibattimentale dell' intero verbale di
interrogatorio reso al P.M. Secondo l' A., la soluzione adottata
sopprime del tutto il principio di oralita' e parita' del nuovo
codice, non trovando alcun riscontro nelle disposizioni testuali del
codice di procedura. Secondo l' A. siamo in presenza di una prassi
resa possibile dal d.l. 306/1992, che segna in ritorno al processo
inquisitorio.
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| d.l. 8 giugno 1992, n. 306
art. 210 c.p.p.
art. 238 c.p.p.
art. 500 c.p.p.
art. 503 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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