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211652
IDG940903983
94.09.03983 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ammannato Danilo
Sulla progressiva soppressione del principio di oralita' e parita' di armi
Nota a Trib. Firenze 21 dicembre 1993
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 5 (1994), fasc. 1, pag. 87-88
D6215
Quasi a conclusione dell' istruttoria dibattimentale, che si protraeva da parecchi mesi, uno degli imputati rendeva un interrogatorio davanti al P.M., stessa persona fisica del P.M. d' udienza. Successivamente l' imputato veniva sottoposto all' esame dibattimentale ed in questa sede il P.M. utilizzava le dichiarazioni a lui rese nel suddetto interrogatorio. A seguito di contestazioni, il P.M. chiedeva l' acquisizione dell' intero verbale dello stesso interrogatorio reso in pendenza dell' istruttoria dibattimentale. Su opposizione della difesa degli altri coimputati, il Tribunale, a seguito di camera di consiglio in cui aveva preso visione di tale interrogatorio del P.M. non conosciuto dalla difesa, con l' ordinanza in epigrafe argomentava che la fattispecie trovava applicazione negli artt. 210, 218 e conseguentemente 500 e 503 c.p.p., disponendo l' acquisizione al fascicolo dibattimentale dell' intero verbale di interrogatorio reso al P.M. Secondo l' A., la soluzione adottata sopprime del tutto il principio di oralita' e parita' del nuovo codice, non trovando alcun riscontro nelle disposizioni testuali del codice di procedura. Secondo l' A. siamo in presenza di una prassi resa possibile dal d.l. 306/1992, che segna in ritorno al processo inquisitorio.
d.l. 8 giugno 1992, n. 306 art. 210 c.p.p. art. 238 c.p.p. art. 500 c.p.p. art. 503 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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