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| IDG940903996 | |
| 94.09.03996 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Triggiani Nicola
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| Brevi note sulla chiamata in correita'
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| Nota a Cass. sez. I pen. 13 aprile 1992
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 4, pag. 1017-1028
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D6148
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| La sentenza in epigrafe ha ribadito e puntualizzato alcuni principi,
considerati da una parte della dottrina ius receptum, circa la natura
giuridica della chiamata di correo, la sua struttura, la qualita' e
lo spessore dei riscontri: le dichiarazioni rese dal coimputato del
medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o
collegato da influenza probatoria hanno valore di vera e propria
prova; tali dichiarazioni sono utilizzabili a prescindere dal loro
contenuto confessorio; per incidere sul convincimento del giudice,
necessitano di riscontri, che possono essere di qualunque natura
(anche dichiarazioni dello stesso genere). L' A. analizza questi
principi, per esaminare poi, alla luce degli orientamenti espressi
dalla giurisprudenza, il tema dei riscontri estrinseci alle
dichiarazioni del chiamante. Sul punto, la sentenza in rassegna ha
aderito all' orientamento piu' rigoroso, che l' A. condivide, secondo
cui i riscontri devono riguardare sia il fatto di reato oggetto dell'
imputazione che la sua diretta riferibilita' all' imputato.
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| art. 192 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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