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Documento


211665
IDG940903996
94.09.03996 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triggiani Nicola
Brevi note sulla chiamata in correita'
Nota a Cass. sez. I pen. 13 aprile 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 4, pag. 1017-1028
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6148
La sentenza in epigrafe ha ribadito e puntualizzato alcuni principi, considerati da una parte della dottrina ius receptum, circa la natura giuridica della chiamata di correo, la sua struttura, la qualita' e lo spessore dei riscontri: le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o collegato da influenza probatoria hanno valore di vera e propria prova; tali dichiarazioni sono utilizzabili a prescindere dal loro contenuto confessorio; per incidere sul convincimento del giudice, necessitano di riscontri, che possono essere di qualunque natura (anche dichiarazioni dello stesso genere). L' A. analizza questi principi, per esaminare poi, alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, il tema dei riscontri estrinseci alle dichiarazioni del chiamante. Sul punto, la sentenza in rassegna ha aderito all' orientamento piu' rigoroso, che l' A. condivide, secondo cui i riscontri devono riguardare sia il fatto di reato oggetto dell' imputazione che la sua diretta riferibilita' all' imputato.
art. 192 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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