| 211674 | |
| IDG940904005 | |
| 94.09.04005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Franz Silvio
| |
| Brevi osservazioni sulle ipotesi di prova legale nella nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a C. Cost. 23 novembre 1993, n. 407
| |
| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1150-1153
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| D5370; D31410
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nella sentenza in esame la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata
la questione di legittimita' dell' art. 11 comma 1 l. 386/1990 sulla
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, dichiarando tale
norma illegittima nella parte in cui prevede che "la prova dell'
avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante
quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del
pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione
dell' azienda di credito comprovante l' effettuazione del deposito
vincolato", in quanto si tratta di un' ipotesi di prova legale che
viola il diritto di difesa. Con la stessa sentenza la Corte
Costituzionale ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di
legittimita' dell' art. 8 comma 3 l. 386/1990 per difetto di
rilevanza. L' A. ripercorre l' iter argomentativo seguito dalla Corte
Costituzionale e lo ritiene non condivisibile nella parte in cui
ritiene irragionevole la limitazione probatoria di cui all' art. 11
l. 386 cit. in rapporto alla parallela disciplina a regime di cui
all' art. 8 stessa legge; corretta e' invece la dichiarazione d'
inammissibilita' della questione di legittimita' dell' art. 8.
| |
| art. 3 Cost.
art. 24 comma 2 Cost.
art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386
art. 11 l. 15 dicembre 1990, n. 386
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |