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211674
IDG940904005
94.09.04005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franz Silvio
Brevi osservazioni sulle ipotesi di prova legale nella nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
Nota a C. Cost. 23 novembre 1993, n. 407
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1150-1153
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5370; D31410
Nella sentenza in esame la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimita' dell' art. 11 comma 1 l. 386/1990 sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, dichiarando tale norma illegittima nella parte in cui prevede che "la prova dell' avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell' azienda di credito comprovante l' effettuazione del deposito vincolato", in quanto si tratta di un' ipotesi di prova legale che viola il diritto di difesa. Con la stessa sentenza la Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimita' dell' art. 8 comma 3 l. 386/1990 per difetto di rilevanza. L' A. ripercorre l' iter argomentativo seguito dalla Corte Costituzionale e lo ritiene non condivisibile nella parte in cui ritiene irragionevole la limitazione probatoria di cui all' art. 11 l. 386 cit. in rapporto alla parallela disciplina a regime di cui all' art. 8 stessa legge; corretta e' invece la dichiarazione d' inammissibilita' della questione di legittimita' dell' art. 8.
art. 3 Cost. art. 24 comma 2 Cost. art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386 art. 11 l. 15 dicembre 1990, n. 386
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