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211676
IDG940904007
94.09.04007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carcano Domenico
Contrasti giurisprudenziali in tema di sindacato sulla motivazione
Nota a Cass. sez. un. civ. 16 settembre 1992, n. 10598
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1199-1202
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D42215; D02322; D15415
Le sezioni unite civili, con la sentenza in rassegna, confermano l' orientamento secondo cui l' art. 111 comma 2 Cost. non ha costituzionalizzato la "regula iuris" del sindacato sulla motivazione prevista dall' art. 360 n. 5 c.p.c., che non rappresenta piu' il limite minimo della residuale garanzia del ricorso straordinario per violazione di legge, dopo che il nuovo codice di procedura penale, all' art. 606 lett. e), ha stabilito che, qualora la legge processuale o altra norma di legge speciale non stabilisca diversamente, tale limite minimo e' quello della "mancanza e manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". L' A. evidenzia come la giurisprudenza penale, a differenza di quella civile, non sia sia uniformemente orientata nel senso di una rigorosa applicazione del disposto in tema di vizio della motivazione. L' A. richiama i diversi orientamenti della giurisprudenza penale e rileva le ambiguita' interpretative sull' ammissibilita' del vizio di motivazione sotto il profilo del "travisamento del fatto".
art. 111 Cost. art. 200 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 art. 360 c.p.c.
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