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211678
IDG940904009
94.09.04009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spangher Giorgio
I limiti oggettivi dell' appello incidentale
Nota a Cass. sez. III pen. 17 febbraio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1229-1231
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6340; D6343
La Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale ipotizza le possibili alternative circa l' ambito applicativo dell' appello incidentale: l' appello incidentale deve essere limitato a contrastare la pretesa dell' appellante; l' appello incidentale deve essere contenuto nei limiti dell' appello principale; l' appello incidentale, pur con la possibilita' di estendersi ad altri punti della decisione, deve essere comunque ristretto ai capi della sentenza oggetto dell' appello principale; l' appello incidentale non incontra alcun limite derivante dal contenuto dell' appello principale. Il codice di procedura penale non contiene specifiche previsioni in materia. Rilevato l' ampio ventaglio di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali ed evidenziata la diversita' fra l' istituto come delineato dal codice attuale e da quello del 1930, l' A. richiama la sentenza in epigrafe, secondo la quale l' appello incidentale deve avere lo stesso oggetto di quello principale, e svolge alcune considerazioni sulle argomentazioni addotte a sostegno di questa impostazione, non decisive, a suo avviso, per escludere anche la validita' della tesi secondo cui l' appello incidentale, pur potendo estendersi ad altri punti della decisione, deve essere comunque ristretto ai capi della sentenza oggetto dell' appello principale.
art. 515 c.p.p. 1930 art. 595 c.p.p.
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