| 211678 | |
| IDG940904009 | |
| 94.09.04009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Spangher Giorgio
| |
| I limiti oggettivi dell' appello incidentale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. III pen. 17 febbraio 1993
| |
| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1229-1231
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D6340; D6343
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura
penale ipotizza le possibili alternative circa l' ambito applicativo
dell' appello incidentale: l' appello incidentale deve essere
limitato a contrastare la pretesa dell' appellante; l' appello
incidentale deve essere contenuto nei limiti dell' appello
principale; l' appello incidentale, pur con la possibilita' di
estendersi ad altri punti della decisione, deve essere comunque
ristretto ai capi della sentenza oggetto dell' appello principale; l'
appello incidentale non incontra alcun limite derivante dal contenuto
dell' appello principale. Il codice di procedura penale non contiene
specifiche previsioni in materia. Rilevato l' ampio ventaglio di
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali ed evidenziata la
diversita' fra l' istituto come delineato dal codice attuale e da
quello del 1930, l' A. richiama la sentenza in epigrafe, secondo la
quale l' appello incidentale deve avere lo stesso oggetto di quello
principale, e svolge alcune considerazioni sulle argomentazioni
addotte a sostegno di questa impostazione, non decisive, a suo
avviso, per escludere anche la validita' della tesi secondo cui l'
appello incidentale, pur potendo estendersi ad altri punti della
decisione, deve essere comunque ristretto ai capi della sentenza
oggetto dell' appello principale.
| |
| art. 515 c.p.p. 1930
art. 595 c.p.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |