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Documento


211679
IDG940904010
94.09.04010 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iacoviello Francesco Mauro
Il controllo della Cassazione sulle prove: prove invalide, prove travisate, prove ignorate
Nota a Cass. sez. III pen. 11 giugno 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1243-1249
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6351
La Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha riaffermato il proprio orientamento in sede di controllo di legittimita' del vizio di motivazione, affermando che tale controllo non puo' trasmodare in controllo di merito, snaturando il ruolo del giudice di legittimita'. A questo scopo, appare razionale circoscrivere il controllo della Cassazione al testo del provvedimento impugnato, precludendo ogni accesso agli atti del processo. L' A. richiama le argomentazioni a sostegno di questa impostazione e manifesta perplessita' sul fatto che il controllo limitato al testo possa realmente escludere sconfinamenti nel merito; inoltre, il controllo limitato al testo puo' creare una potenziale frattura fra testo e processo nei casi in cui il testo non sia fedele ai risultati del processo o perche' si pone alla base della motivazione una prova invalida, o una prova mai assunta, o una prova travisata, o perche' si omette di valutare una prova assunta e decisiva ai fini del giudizio. L' A. ritiene che i due piani su cui deve svolgersi il controllo della Cassazione sono quello della coerenza e quello della corrispondenza della motivazione al processo: in quest' ottica devono essere interpretate le norme processuali sul giudizio di Cassazione.
art. 606 c.p.p.
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