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211683
IDG940904014
94.09.04014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scella Andrea
Sul valore probatorio delle deposizioni assunte anteriormente al mutamento di composizione del collegio giudicante
Nota a Cass. sez. I pen. 11 maggio 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1304-1314
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D61405
La sentenza in epigrafe, afferma l' A., si inserisce in un orientamento che si va delineando nella giurisprudenza della Cassazione e che tende a ridimensionare la portata garantistica delle disposizioni in materia di inutilizzabilita' delle prove, restringendola alle sole ipotesi di prove contrastanti con uno specifico divieto di acquisizione, e non anche quando l' assunzione, di per se' consentita, si sia svolta con modalita' diverse da quelle prescritte. Su questa base la Cassazione ha deciso, nel caso di specie, che sono validamente utilizzabili "le dichiarazioni testimoniali assunte non secondo le prescrizioni dell' art. 498 c.p.p. ma mediante semplice conferma, a richiesta del presidente, delle dichiarazioni gia' rese in dibattimento davanti a un precedente collegio, venuto meno per la morte di uno dei componenti". L' A. vaglia la fondatezza dell' orientamento espresso dalla Suprema Corte ed affronta poi, specificamente, il problema del valore probatorio delle deposizioni rese anteriormente al mutamento di composizione dell' organo giudicante, esponendo le ragioni per cui si deve criticare la tesi che nega in radice sia l' inutilizzabilita' che la conseguente nullita' delle dichiarazioni assunte mediante mera conferma delle deposizioni testimoniali raccolte anteriormente al mutamento di composizione del collegio giudicante. L' A. prospetta una piu' corretta soluzione del caso di specie.
art. 177 c.p.p. art. 178 c.p.p. art. 181 c.p.p. art. 191 c.p.p. art. 498 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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