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| IDG940904014 | |
| 94.09.04014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scella Andrea
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| Sul valore probatorio delle deposizioni assunte anteriormente al
mutamento di composizione del collegio giudicante
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| Nota a Cass. sez. I pen. 11 maggio 1992
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1304-1314
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D61405
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| La sentenza in epigrafe, afferma l' A., si inserisce in un
orientamento che si va delineando nella giurisprudenza della
Cassazione e che tende a ridimensionare la portata garantistica delle
disposizioni in materia di inutilizzabilita' delle prove,
restringendola alle sole ipotesi di prove contrastanti con uno
specifico divieto di acquisizione, e non anche quando l' assunzione,
di per se' consentita, si sia svolta con modalita' diverse da quelle
prescritte. Su questa base la Cassazione ha deciso, nel caso di
specie, che sono validamente utilizzabili "le dichiarazioni
testimoniali assunte non secondo le prescrizioni dell' art. 498
c.p.p. ma mediante semplice conferma, a richiesta del presidente,
delle dichiarazioni gia' rese in dibattimento davanti a un precedente
collegio, venuto meno per la morte di uno dei componenti". L' A.
vaglia la fondatezza dell' orientamento espresso dalla Suprema Corte
ed affronta poi, specificamente, il problema del valore probatorio
delle deposizioni rese anteriormente al mutamento di composizione
dell' organo giudicante, esponendo le ragioni per cui si deve
criticare la tesi che nega in radice sia l' inutilizzabilita' che la
conseguente nullita' delle dichiarazioni assunte mediante mera
conferma delle deposizioni testimoniali raccolte anteriormente al
mutamento di composizione del collegio giudicante. L' A. prospetta
una piu' corretta soluzione del caso di specie.
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| art. 177 c.p.p.
art. 178 c.p.p.
art. 181 c.p.p.
art. 191 c.p.p.
art. 498 c.p.p.
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