| 211684 | |
| IDG940904015 | |
| 94.09.04015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Tornatore Marco
| |
| Primi orientamenti sul "nuovo" art. 500 c.p.p.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. II pen. 16 giugno 1993
| |
| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1323-1328
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| D61465
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La Cassazione, con la sentenza in esame, dopo aver ricostruito il
quadro in cui si colloca la controversa disciplina delle
contestazioni, affronta per la prima volta, dopo la modifica del
testo originario dell' art. 500 c.p.p., il tema dell' efficacia
probatoria delle dichiarazioni rese dal testimone nella fase
preliminare. La Suprema Corte prende le mosse dall' assetto
probatorio delle dichiarazioni predibattimentali introdotto dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 255/1992, per passare poi all'
esame del nuovo testo dell' art. 500 c.p.p., che detta una disciplina
delle contestazioni nell' esame testimoniale per certi aspetti piu'
favorevole all' imputato, disponendo che le dichiarazioni utilizzate
per le contestazioni possono costituire prova dei fatti in esse
affermati solo se sono acquisiti al processo altri elementi di prova
che le confermano. L' A. indica alcune delle possibili distorsioni
applicative di questa nuova previsione, specie nei casi di
intimidazione del testimone.
| |
| d.l. 8 giugno 1992, n. 306
l. 7 agosto 1992, n. 356
art. 500 c.p.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |