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211684
IDG940904015
94.09.04015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tornatore Marco
Primi orientamenti sul "nuovo" art. 500 c.p.p.
Nota a Cass. sez. II pen. 16 giugno 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1323-1328
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D61465
La Cassazione, con la sentenza in esame, dopo aver ricostruito il quadro in cui si colloca la controversa disciplina delle contestazioni, affronta per la prima volta, dopo la modifica del testo originario dell' art. 500 c.p.p., il tema dell' efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal testimone nella fase preliminare. La Suprema Corte prende le mosse dall' assetto probatorio delle dichiarazioni predibattimentali introdotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 255/1992, per passare poi all' esame del nuovo testo dell' art. 500 c.p.p., che detta una disciplina delle contestazioni nell' esame testimoniale per certi aspetti piu' favorevole all' imputato, disponendo che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono costituire prova dei fatti in esse affermati solo se sono acquisiti al processo altri elementi di prova che le confermano. L' A. indica alcune delle possibili distorsioni applicative di questa nuova previsione, specie nei casi di intimidazione del testimone.
d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356 art. 500 c.p.p.
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