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| IDG940904016 | |
| 94.09.04016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pisani Nicola
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| Sulla applicabilita' della legittima difesa nel reato di assegni a
vuoto
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| Osservazione a Cass. sez. V pen. 4 marzo 1993
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1334-1335
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5370; D50163
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| La Cassazione ha escluso la configurabilita' di una emissione di
assegni senza provvista scriminata dalla legittima difesa. L' A.
critica questa tesi sulla base delle seguenti considerazioni: nei
rapporti fra emittente e primo prenditore, nell' ipotesi sia quest'
ultimo a presentare all' incasso l' assegno in esecuzione di una
truffa o di un abuso di biancosegno, le ragioni della tutela penale
della buona fede si oscurano davanti alle ragioni della tutela penale
del patrimonio dell' emittente, il quale abbia ritirato la provvista,
con l' effetto del mancato pagamento dell' assegno presentato in
tempo utile; ad ammettere la tesi criticata, si giungerebbe all'
assurda conclusione che l' emittente che volesse andare esente da
pena per il reato di emissione di assegni a vuoto dovrebbe integrare
gli estremi della condizione d' improcedibilita' ex art. 8 l.
386/1990, pagando la somma e gli interessi alla data della scadenza,
in favore del prenditore ladro o truffatore.
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| art. 31 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
art. 35 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
art. 2 l. 15 dicembre 1990, n. 386
art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386
art. 52 c.p.
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