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211685
IDG940904016
94.09.04016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisani Nicola
Sulla applicabilita' della legittima difesa nel reato di assegni a vuoto
Osservazione a Cass. sez. V pen. 4 marzo 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1334-1335
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5370; D50163
La Cassazione ha escluso la configurabilita' di una emissione di assegni senza provvista scriminata dalla legittima difesa. L' A. critica questa tesi sulla base delle seguenti considerazioni: nei rapporti fra emittente e primo prenditore, nell' ipotesi sia quest' ultimo a presentare all' incasso l' assegno in esecuzione di una truffa o di un abuso di biancosegno, le ragioni della tutela penale della buona fede si oscurano davanti alle ragioni della tutela penale del patrimonio dell' emittente, il quale abbia ritirato la provvista, con l' effetto del mancato pagamento dell' assegno presentato in tempo utile; ad ammettere la tesi criticata, si giungerebbe all' assurda conclusione che l' emittente che volesse andare esente da pena per il reato di emissione di assegni a vuoto dovrebbe integrare gli estremi della condizione d' improcedibilita' ex art. 8 l. 386/1990, pagando la somma e gli interessi alla data della scadenza, in favore del prenditore ladro o truffatore.
art. 31 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 35 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 2 l. 15 dicembre 1990, n. 386 art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386 art. 52 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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