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211687
IDG940904018
94.09.04018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Sull' intervento dell' interessato nel procedimento di prevenzione
Nota a Cass. sez. I pen. 12 marzo 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1348-1350
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18710; D640; D643
La pronuncia in esame, afferma l' A., presuppone un principio che, anche alla luce della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, risulta non condivisibile, secondo cui il richiamo contenuto nell' art. 4 comma 5 l. 1423/1956 agli artt. 636 e 637 c.p.p. 1930, ora riferibile all' art. 678 c.p.p., che a sua volta richiama l' art. 666 stesso codice, comporta l' integrale applicazione di dette disposizioni, concernenti il procedimento di sorveglianza e di esecuzione, al procedimento di prevenzione. Infatti l' art. 4 comma 5 cit. dispone non solo che le disposizioni citate vanno osservate "in quanto applicabili", ma dispone anche che il Tribunale provvede, in camera di consiglio, con l' intervento, oltre che del P.M., dell' interessato, la cui posizione e' equiparabile, per quanto concerne il contradittorio nel procedimento, a quella dell' imputato.
art. 4 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 666 c.p.p. art. 678 c.p.p. art. 636 c.p.p. 1930 art. 637 c.p.p. 1930
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