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| IDG940904019 | |
| 94.09.04019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Molinari Pasquale Vincenzo
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| Termine dilatorio di comparizione nel procedimento di prevenzione e
nuovo c.p.p.
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| Nota a Cass. sez. I pen. 14 aprile 1993
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1350-1352
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18710; D6200
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| La giurisprudenza e' concorde nel ritenere che, data la natura
giurisdizionale del procedimento di prevenzione, l' invito diretto
all' interessato a comparire all' udienza camerale e' equiparato al
decreto di citazione davanti al Tribunale; l' omissione dell' invito
comporta, come l' omessa citazione dell' imputato, una nullita' di
ordine generale, assoluta, insanabile e rilevabile d' ufficio in ogni
stato e grado del procedimento. L' A. trae spunto dalla massima in
commento per affrontare la questione, gia' discussa sotto il codice
di procedura penale abrogato, se, nel silenzio della legge, per l'
invito a comparire in primo grado sia previsto un termine dilatorio
tra la notificazione dell' invito e la data stabilita per l' udienza
di camera di consiglio e, in caso affermativo, quale sia il termine
da osservare. L' A. riporta le posizioni giurisprudenziali e
dottrinali espresse sotto il vigore del codice di procedura penale
del 1930 e rileva come, con il nuovo codice, la questione sia
completamente superata dal richiamo contenuto nell' art. 4 l.
1423/1956 e da riferire all' art. 678 c.p.p., che a sua volta
richiama l' art. 666 c.p.p., contenente la previsione del termine
dilatorio per l' avviso dell' udienza in camera di consiglio, da
osservare anche nel procedimento di prevenzione.
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| art. 4 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 636 c.p.p. 1930
art. 637 c.p.p. 1930
art. 666 c.p.p.
art. 678 c.p.p.
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