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211688
IDG940904019
94.09.04019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Termine dilatorio di comparizione nel procedimento di prevenzione e nuovo c.p.p.
Nota a Cass. sez. I pen. 14 aprile 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 5, pag. 1350-1352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18710; D6200
La giurisprudenza e' concorde nel ritenere che, data la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione, l' invito diretto all' interessato a comparire all' udienza camerale e' equiparato al decreto di citazione davanti al Tribunale; l' omissione dell' invito comporta, come l' omessa citazione dell' imputato, una nullita' di ordine generale, assoluta, insanabile e rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L' A. trae spunto dalla massima in commento per affrontare la questione, gia' discussa sotto il codice di procedura penale abrogato, se, nel silenzio della legge, per l' invito a comparire in primo grado sia previsto un termine dilatorio tra la notificazione dell' invito e la data stabilita per l' udienza di camera di consiglio e, in caso affermativo, quale sia il termine da osservare. L' A. riporta le posizioni giurisprudenziali e dottrinali espresse sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930 e rileva come, con il nuovo codice, la questione sia completamente superata dal richiamo contenuto nell' art. 4 l. 1423/1956 e da riferire all' art. 678 c.p.p., che a sua volta richiama l' art. 666 c.p.p., contenente la previsione del termine dilatorio per l' avviso dell' udienza in camera di consiglio, da osservare anche nel procedimento di prevenzione.
art. 4 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 636 c.p.p. 1930 art. 637 c.p.p. 1930 art. 666 c.p.p. art. 678 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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