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211697
IDG940904028
94.09.04028 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisani Nicola
Brevi note sulla condizione di procedibilita' introdotta dalla nuova disciplina sanzionatoria dell' assegno bancario
Nota a C. Cost. 23 novembre 1993, n. 407
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 6, pag. 1437-1445
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5370
La sentenza annotata ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 11 comma 1 l. 386/1990 nella parte in cui prevede che la prova del pagamento dell' importo dell' assegno, successivo alla consumazione del reato di emissione di assegni a vuoto ed integrante una speciale condizione di procedibilita' deve essere fornita "in sede penale" secondo formalita' tassativamente tipizzate in relazione alle diverse modalita' di pagamento. Ha dichiarato poi inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimita' dell' art. 8 comma 3 l. 386/1990, salvando tuttavia, sia pur incidentalmente, dalla censura di legittimita' la disciplina prevista da tale norma. L' A. si sofferma sulla natura della fattispecie del mancato pagamento di sorte, penale, spese ed interessi entro 60 giorni previsto dall' art. 8 cit., anche alla luce delle opinioni espresse dalla cospicua dottrina in materia.
art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386 art. 11 l. 15 dicembre 1990, n. 386
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