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211700
IDG940904031
94.09.04031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rigo Fabrizio
Archiviazione, principio del contraddittorio e poteri del giudice delle indagini preliminari
Nota a Cass. sez. V pen. 15 gennaio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 6, pag. 1562-1573
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D60302; D62103; D6020; D60320
La sentenza della Cassazione offre all' A. lo spunto per alcune riflessioni in tema di principio del contraddittorio e di poteri del GIP. In particolare, i giudici di legittimita' si sono espressi su due aspetti, che l' A. esamina: e' stata ribadita l' affermazione secondo cui la persona offesa, nel momento in cui ha adempiuto l' onere della dichiarazione di cui all' art. 408 c.p.p., diviene titolare di un diritto di intervento nel procedimento di archiviazione, con la conseguenza, nel caso in cui il P.M. ometta di notificare alla persona offesa la corrispondente richiesta, della nullita' del provvedimento di archiviazione e sua ricorribilita' ex art. 409 comma 6 c.p.p.; la Suprema Corte ha negato che il GIP, di fronte a una richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, possa pronunciare decreto per insussistenza del fatto, perche' priverebbe la persona offesa della possibilita' di esercitare i diritti e le facolta' che le spettano.
art. 408 c.p.p. art. 409 c.p.p. art. 415 c.p.p. art. 606 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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