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211707
IDG940904038
94.09.04038 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Misure di prevenzione e fonti probatorie
Nota a Cass. sez. V pen. 27 gennaio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 6, pag. 1642-1645
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18710; D51310; D61402
Nel sistema delle misure di prevenzione il giudice puo' procedere a tutte le acquisizioni probatorie consentite nel processo penale di cognizione; tuttavia, particolarmente ai fini dell' applicazione delle misure di prevenzione personali, le fonti probatorie sono in concreto essenzialmente cartolari e costituite da elementi desunti da procedimenti penali esauriti o ancora in corso, dai precedenti penali e giudiziari dei soggetti interessati, dalle informazioni degli organi di polizia. L' A. procede a un rapido esame delle tre fonti probatorie indicate, anche richiamando la giurisprudenza sull' argomento e le critiche della dottrina, preoccupata dall' eventuale uso in concreto "poliziesco" delle misure di prevenzione. Per quanto riguarda la sentenza in epigrafe, l' A. non condivide il principio di diritto da essa enunciato, quello dell' introduzione del notorio (una fonte giornalistica) come fonte probatoria senza un adeguato controllo dei limiti entro i quale tale utilizzazione e' consentita.
art. 1 l. 31 maggio 1965, n. 575 art. 13 l. 13 settembre 1982, n. 646
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