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211709
IDG940904040
94.09.04040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amato Giuseppe
La concessione dell' attenuante del fatto di lieve entita' nella disciplina degli stupefacenti successiva al referendum abrogativo
Nota a Cass. sez. VI pen. 30 settembre 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 6, pag. 1662-1670
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414; D50123
La sentenza in commento contiene l' affermazione di principio secondo cui la finalita' dello "spaccio" ha perso quella finalita' negativa in forza della quale essa, prima dell' abrogazione referendaria del "divieto dell' uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope" e del parametro quantitativo della "dose media giornaliera", ostava generalmente alla concessione dell' attenuante del "fatto di lieve entita'" di cui all' art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990, essendo sintomo della maggiore offensivita' della condotta incriminata. L' A. approfondisce la tematica, evidenziando la necessita' di distinguere e valutare diversamente condotte che possono comunque presentare diversi gradi di offensivita'. Ampi richiami dell' A. alla giurisprudenza e alla dottrina sull' argomento.
art. 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171
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