| Con l' ordinanza in commento, la Corte d' Assise ha riconosciuto il
diritto di astensione dal deporre, ai sensi dell' art. 199 c.p.p., al
teste, convivente omosessuale dell' imputato. L' A. esamina l'
ordinanza per quanto riguarda la capacita' di produrre effetti
giuridici di un rapporto di convivenza omosessuale, ai sensi dell'
art. 199 n. 3 lett. a) c.p.p. A tale rilevanza si oppone, sostiene l'
A., un dato di natura ontologica. La norma del nuovo codice,
assimilando al coniuge "chi, pur non essendo coniuge dell' imputato,
come tale conviva o abbia convissuto con esso", ha inteso
presupporre, sostiene l' A., una serie di condizioni tra cui quella
essenziale della diversita' di sesso. L' A. ritiene che si sarebbe
potuti giungere alla stessa conclusione di cui all' ordinanza
esplorando la via interpretativa dell' art. 51 c.p.c., in materia di
astensione del giudice, dove, al n. 3, viene fatto riferimento al
"convivente" (non necessariamente omosessuale) e al "commensale
abituale".
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