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Documento


211754
IDG940904085
94.09.04085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gentile Francesco
Il soldato torna in caserma: difficile il percorso del giudice
Nota a Cass. sez. I pen. 15 aprile 1992
Rass. giust. mil., an. 19 (1993), fasc. 3-4, pag. 185-187
D5512; D635
Un soldato, allo scadere della licenza, fa pervenire al Comando militare un certificato rilasciatogli da medico privato che prescriveva alcuni giorni di riposo allo scadere della licenza. Il Comando non adotta alcun provvedimento. Allo scadere del riposo medico, il militare rientra al Corpo. Il Giudice dell' udienza preliminare afferma che il certificato del medico, pur non giustificando di per se' il mancato tempestivo rientro, legittima il soldato ad attendere comunque, nei limiti della prognosi, un' eventuale visita fiscale disposta dall' autorita' militare. Il soldato ha ottemperato a quanto disposto dalla norma regolamentare nei confronti di militari colpiti da infermita' durante la licenza e pertanto deve dichiararsi, afferma la sentenza del giudice di merito, il non luogo a procedere in ordine al reato di assenza dal servizio per "evidente insussistenza del fatto". La decisione e' stata dichiarata immune da censura dalla Cassazione, intervenuta a seguito di ricorso immediato del P.M. La Cassazione ha altresi' affermato la non ammissibilita' della censura di sentenza per incompletezza o illogicita' di motivazione qualora sia stato proposto ricorso immediato per cassazione. L' A. procede all' esame della questione, sollevando dubbi che il semplice adempimento di quanto prescritto dall' art. 52 del regolamento di disciplina militare escluda senz' altro la rilevanza penale in fatto di assenza dal servizio.
art. 52 d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545 art. 147 comma 2 c.p.mil.p. art. 425 c.p.p. art. 569 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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