| 211754 | |
| IDG940904085 | |
| 94.09.04085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Gentile Francesco
| |
| Il soldato torna in caserma: difficile il percorso del giudice
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. I pen. 15 aprile 1992
| |
| Rass. giust. mil., an. 19 (1993), fasc. 3-4, pag. 185-187
| |
| | |
| D5512; D635
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Un soldato, allo scadere della licenza, fa pervenire al Comando
militare un certificato rilasciatogli da medico privato che
prescriveva alcuni giorni di riposo allo scadere della licenza. Il
Comando non adotta alcun provvedimento. Allo scadere del riposo
medico, il militare rientra al Corpo. Il Giudice dell' udienza
preliminare afferma che il certificato del medico, pur non
giustificando di per se' il mancato tempestivo rientro, legittima il
soldato ad attendere comunque, nei limiti della prognosi, un'
eventuale visita fiscale disposta dall' autorita' militare. Il
soldato ha ottemperato a quanto disposto dalla norma regolamentare
nei confronti di militari colpiti da infermita' durante la licenza e
pertanto deve dichiararsi, afferma la sentenza del giudice di merito,
il non luogo a procedere in ordine al reato di assenza dal servizio
per "evidente insussistenza del fatto". La decisione e' stata
dichiarata immune da censura dalla Cassazione, intervenuta a seguito
di ricorso immediato del P.M. La Cassazione ha altresi' affermato la
non ammissibilita' della censura di sentenza per incompletezza o
illogicita' di motivazione qualora sia stato proposto ricorso
immediato per cassazione. L' A. procede all' esame della questione,
sollevando dubbi che il semplice adempimento di quanto prescritto
dall' art. 52 del regolamento di disciplina militare escluda senz'
altro la rilevanza penale in fatto di assenza dal servizio.
| |
| art. 52 d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545
art. 147 comma 2 c.p.mil.p.
art. 425 c.p.p.
art. 569 c.p.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |