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211760
IDG940904091
94.09.04091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manna Adelmo
Il trattamento sanzionatorio del malato di mente autore di reato e le prospettive di riforma
Rass. It. Crim., an. 5 (1994), fasc. 2, pag. 269-293
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5020; D505; D18222
L' A. inquadra in primo luogo da un punto di vista storico il trattamento sanzionatorio del malato di mente autore di reato. Da qui un primo paragrafo sull' origine delle misure di sicurezza, ed i suoi prodromi nel codice penale italiano del 1989. Poscia, viene esaminata l' introduzione vera e propria in un sistema compiuto di misure di sicurezza nel codice penale del '30, nell' ambito del quale il legislatore italiano ha adottato, come e' noto, il sistema del c.d. "doppio binario", ovverosia del cumulo tra pene e misure di sicurezza che, nonostante le supposte differenze teoriche tra i due tipi di sanzioni, ha in realta' provocato un inaccettabile duplicato di repressione. Da cio' le proposte di sostituzione anche in Italia di tale sistema con il piu' moderno sistema vicariale, ove cioe' alla pena si sostituisce la misura di sicurezza. Stabilito cio' in linea generale, l' A. passa ad esaminare approfonditamente la situazione dell' ospedale psichiatrico giudiziario ed i dubbi di legittimita' costituzionale cui da' luogo, in relazione al principio di uguaglianza, alla tutela del diritto alla salute, ed alla esigenza che la sanzione penale assolva sempre anche ad una funzione rieducativa. La ragione per la quale, nonostante tali perplessita' di ordine costituzionale e nonostante l' avvenuta abolizione dei manicomi comuni, con la l. 180/1978, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono ancora rimasti nel sistema delle misure di sicurezza, viene dall' A. individuata nella scarsa utilizzazione di "alternative" praticabili nel nostro Paese. Ad esempio, infatti, l' esperienza degli "istituti di terapia sociale", maturata nei Paesi del Nord Europa, ed introdotta nel codice penale tedesco con la riforma del 1975 -anche se poi espunta dallo stesso 10 anni dopo, per rifluire nella legge di esecuzione penitenziaria- ha avuto scarso eco da noi, se si eccettuano gli stabilimenti di Lonate Pozzolo, vicino a Milano, e Civitavecchia, nei pressi di Roma, entrambi tuttavia oggi non piu' funzionanti, quantomeno nel senso della terapia sociale. Le prospettive di riforma, accantonata l' idea, di origine positivista, di abolire la distinzione tra imputabili e non, restano pertanto affidate allo schema di legge delega per la riforma del codice penale, pubblicato nel 1992, ove, in materia di imputabilita', si estende il concetto di infermita' mentale fino a ricomprendervi, con il termine "anormalita'", anche le nevrosi e le psicopatie, oltre, ovviamente, alle tradizionali psicosi. Tale opportuna estensione non trova tuttavia riscontro in ambito sanzionatorio, giacche', pur se viene in linea generale introdotto il sistema vicariale, per il trattamento dei malati di mente autori di reato si fa genericamente riferimento al ricovero in "strutture psichiatriche", oppure alla terapia ambulatoriale, senza quindi non solo optare per il mantenimento o no degli o.p.g., ma nemmeno introdurre la proficua esperienza degli istituti di terapia sociale.
l. 13 maggio 1978, n. 180 art. 148 c.p. art. 206 c.p. art. 212 comma 2 c.p. art. 219 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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