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| IDG940904096 | |
| 94.09.04096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Iadecola Gianfranco
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| Il medico ed il processo penale: doveri e prerogative
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| Riv. it. med. leg., an. 16 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 345-354
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| D9610; D96910; D68
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| Il medico e' destinatario nel nostro ordinamento di indicazioni di
tipo diverso: da un lato ne e' sollecitata, ed imposta, la
collaborazione con la giustizia con previsione di relativi doveri,
dall' altro gli vengono riconosciute determinate "prerogative" (nella
prospettiva della tutela della salute del paziente che costituisce lo
scopo dell' attivita' del medico). Fra le attivita' doverose l' A.
analizza innanzitutto l' obbligo di referto, per poi soffermarsi
sulla prestazione dell' ufficio di perito o di consulente tecnico,
nonche' sul ruolo di "ausiliario" della stessa polizia giudiziaria;
obblighi questi, tutti, la cui violazione e' penalmente sanzionata,
potendo il medico rifiutare la prestazione solo quando la richiesta
risulti illegittima. Le piu' importanti "prerogative" del medico sono
senz' altro la facolta' di astenersi dal testimoniare (sia pure alle
condizioni dettate dall' art. 200 lett. c) c.p.p.) e quella dell'
esonero dall' obbligo di referto allorche' il medesimo esporrebbe a
procedimento penale la persona assistita: su entrambe l' A. si
sofferma, affrontando anche il problema dell' obbligo di denunzia da
parte del medico che abbia la qualita' di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio. Viene, tra le "prerogative", toccato
altresi' il potere di "polizia" (per cosi' dire) che deve ritenersi
competere al medico responsabile alla gestione o conduzione di
nosocomi pubblici e privati.
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| art. 622 c.p.
art. 200 lett. c c.p.p.
art. 334 c.p.p.
art. 365 c.p.p.
art. 366 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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