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211765
IDG940904096
94.09.04096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iadecola Gianfranco
Il medico ed il processo penale: doveri e prerogative
Riv. it. med. leg., an. 16 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 345-354
D9610; D96910; D68
Il medico e' destinatario nel nostro ordinamento di indicazioni di tipo diverso: da un lato ne e' sollecitata, ed imposta, la collaborazione con la giustizia con previsione di relativi doveri, dall' altro gli vengono riconosciute determinate "prerogative" (nella prospettiva della tutela della salute del paziente che costituisce lo scopo dell' attivita' del medico). Fra le attivita' doverose l' A. analizza innanzitutto l' obbligo di referto, per poi soffermarsi sulla prestazione dell' ufficio di perito o di consulente tecnico, nonche' sul ruolo di "ausiliario" della stessa polizia giudiziaria; obblighi questi, tutti, la cui violazione e' penalmente sanzionata, potendo il medico rifiutare la prestazione solo quando la richiesta risulti illegittima. Le piu' importanti "prerogative" del medico sono senz' altro la facolta' di astenersi dal testimoniare (sia pure alle condizioni dettate dall' art. 200 lett. c) c.p.p.) e quella dell' esonero dall' obbligo di referto allorche' il medesimo esporrebbe a procedimento penale la persona assistita: su entrambe l' A. si sofferma, affrontando anche il problema dell' obbligo di denunzia da parte del medico che abbia la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Viene, tra le "prerogative", toccato altresi' il potere di "polizia" (per cosi' dire) che deve ritenersi competere al medico responsabile alla gestione o conduzione di nosocomi pubblici e privati.
art. 622 c.p. art. 200 lett. c c.p.p. art. 334 c.p.p. art. 365 c.p.p. art. 366 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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