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211774
IDG940904105
94.09.04105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fineschi Vittorio
Ancora una vittima secondaria del "danno biologico" da morte: la c.t. medico-legale
Nota a Trib. Milano 2 settembre 1993
Riv. it. med. leg., an. 16 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 513-521
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D0411
L' A. sostiene la necessita' dell' identificazione del danno-evento non come danno biologico, ma come danno alla salute, in quanto cio' non indurrebbe la giurisprudenza ad interpretazioni come quella contenuta nella sentenza in commento, che nega l' indennizzabilita' del danno biologico da morte e la trasferibilita' del risarcimento agli aventi diritto iure hereditatis e trasferisce il nucleo biologico del danno dalla vittima alla salute dei superstiti, turbata dalla morte della vittima primaria, finendo cosi' col confondere causa ed effetto. Le critiche dell' A. riguardano inoltre la natura del danno alla salute patito dai genitori della vittima, ai quali e' stato corrisposto anche un risarcimento per i danni morali, con il rischio pero' che un danno morale venga risarcito anche come danno biologico o viceversa. L' A. sottolinea il principio dell' esclusiva competenza del medico legale a definire i contorni, le ricorrenze, le estensioni, le accezioni, le quantificazioni del danno, principio che il Tribunale sembra disattendere nel caso in discussione, non avendo disposto alcuna consulenza tecnica sui genitori della vittima.
art. 32 Cost. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.
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