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| IDG940904105 | |
| 94.09.04105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fineschi Vittorio
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| Ancora una vittima secondaria del "danno biologico" da morte: la c.t.
medico-legale
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| Nota a Trib. Milano 2 settembre 1993
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| Riv. it. med. leg., an. 16 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 513-521
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3070; D0411
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| L' A. sostiene la necessita' dell' identificazione del danno-evento
non come danno biologico, ma come danno alla salute, in quanto cio'
non indurrebbe la giurisprudenza ad interpretazioni come quella
contenuta nella sentenza in commento, che nega l' indennizzabilita'
del danno biologico da morte e la trasferibilita' del risarcimento
agli aventi diritto iure hereditatis e trasferisce il nucleo
biologico del danno dalla vittima alla salute dei superstiti, turbata
dalla morte della vittima primaria, finendo cosi' col confondere
causa ed effetto. Le critiche dell' A. riguardano inoltre la natura
del danno alla salute patito dai genitori della vittima, ai quali e'
stato corrisposto anche un risarcimento per i danni morali, con il
rischio pero' che un danno morale venga risarcito anche come danno
biologico o viceversa. L' A. sottolinea il principio dell' esclusiva
competenza del medico legale a definire i contorni, le ricorrenze, le
estensioni, le accezioni, le quantificazioni del danno, principio che
il Tribunale sembra disattendere nel caso in discussione, non avendo
disposto alcuna consulenza tecnica sui genitori della vittima.
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| art. 32 Cost.
art. 2043 c.c.
art. 2059 c.c.
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