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211775
IDG940904106
94.09.04106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Adami Vincenzo
Ritorna l' "equipollenza"
Riv. pen., an. 119 (1993), fasc. 12, pag. 1185-1186
D6113; D605; D611
L' A. richiama l' opinione, da ultimo sostenuta anche alla sentenza 16 marzo 1992 della prima sezione della Corte di Cassazione, secondo cui la richiesta di riesame dell' ordinanza impositiva di una misura cautelare personale e' intempestiva se proposta dopo il decimo giorno dall' avvenuto interrogatorio dell' imputato, essendo tale atto "equipollente" alla notificazione al difensore dell' avviso di deposito dell' ordinanza, prescritta dall' art. 293 comma 3 e richiamata dall' art. 309 comma 3 c.p.p. L' A. sostiene che se si interpreta il combinato disposto di cui agli articoli citati, secondo i criteri di cui all' art. 12 delle preleggi, la legittimazione dell' "equipollenza" e' ingiustificatamente violatrice di questi criteri.
art. 293 n. 3 c.p.p. art. 309 n. 3 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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