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211804
IDG940904135
94.09.04135 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Agostino P.
Reati bancari (Emissione di assegno a vuoto)
Nota a Cass. sez. V pen. 12 gennaio 1993
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 6 (1993), fasc. 4, pag. 1346-1347
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5370; D5001
Secondo la massima in esame, in caso di assegno emesso a vuoto, il pagamento del titolo prima dell' entrata in vigore della l. 386/1990 non giustifica di per se' l' assoluzione dell' imputato "perche' il fatto non e' preveduto dalla legge come reato". Occorre, infatti, verificare le condizioni previste dall' art. 11 l. 386 cit. Infatti la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dall' art. 2 della legge in questione troverebbe applicazione anche nei confronti del reato di emissione di assegno senza provvista commesso prima dell' entrata in vigore di detta legge. L' A. approfondisce l' esame della questione, richiamando giurisprudenza e dottrina in materia, prevalentemente concordi sul punto. Rileva, nel caso in esame, un' ipotesi di abrogazione "impropria" rientrante nella successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 comma 3 c.p.
art. 2 l. 15 dicembre 1990, n. 386 art. 2 comma 3 c.p.
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